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Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 - Testo vigente

Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2

Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione.

(B.U. 21 gennaio 1997, n. 5).

Art. 1

(Finalità).

1. Allo scopo di garantire un servizio di soccorso qualificato, di pronto intervento e di assicurare un'adeguata organizzazione operativa sulle piste di sci della regione, così come previsto dall'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9(Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le disposizioni della presente legge disciplinano l'attività di direttore delle piste e di addetto al servizio di soccorso, di seguito denominato pisteur-secouriste, e di conseguenza si applicano a tutto il personale, dipendente e non dipendente, che svolge le mansioni anzidette.

1bis. (1).

Art. 2

(Caratteristiche del servizio di soccorso).

1. Il servizio di soccorso sulle piste, assicurato dal gestore come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c), della l.r. 9/1992, deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al trasporto degli infortunati e deve essere composto da persone addestrate in materia di primo soccorso e dotate di attrezzature ed equipaggiamenti necessari ed idonei.

2. La responsabilità del servizio di soccorso sulle piste cessa con la consegna dell'infortunato al servizio sanitario, ad un servizio medico anche privato, ad un servizio di trasporto dei feriti oppure in seguito a richiesta dell'infortunato stesso o dei suoi familiari.

3. I gestori delle piste, su richiesta della struttura regionale competente in materia di protezione civile, collaborano alle attività di previsione e prevenzione della struttura stessa nell'ambito della sicurezza sul comprensorio (1a) .

Art. 3

(Direttore delle piste) (2).

1. L'esercizio dell'attività di direttore delle piste di cui all'articolo 9 della l.r. 9/1992 è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 9.

2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore delle piste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i direttori per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'articolo 9.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è estesa ai fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 4

(Pisteur-secouriste).

1. E' istituita la figura del pisteur-secouriste, quale operatore addetto al recupero e al primo intervento di soccorso agli infortunati sulle piste di sci.

2. Al pisteur-secouriste, compatibilmente con l'esplicazione del servizio di cui all'art. 2, sono affidate anche mansioni di diversa natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola località, con particolare riferimento alle operazioni di manutenzione delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle piste ed all'informazione alla clientela.

2bis. Le mansioni di diversa natura di cui al comma 2 possono essere svolte, in affiancamento ai pisteurs-secouristes, da personale dipendente, assunto dai gestori con la qualifica di aiuto-pisteur (2a).

2ter. L'esercizio dell'attività di pisteur-secouriste è subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo 9 (2b).

2quater. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di pisteur-secouriste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo. In tale caso, i pisteurs-secouristes per le sole piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui all'articolo 9 (2c).

2quinquies. L'abilitazione di cui al comma 2quater è estesa ai fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione (2d).

3 (3).

Art. 5

(Abilitazione professionale per direttore delle piste e pisteur-secouriste).

1. All'abilitazione professionale dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes si perviene mediante la frequenza degli specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami indetti dall'Amministrazione regionale.

2. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, ne fanno richiesta alla struttura competente, che verifica l'equivalenza del titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali (3a).

2bis. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione delle eventuali misure compensative di cui al comma 2 (3b).

3. Sono fatte salve le abilitazioni al servizio di soccorso rilasciate agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive scuole di addestramento alpino, in divisa ed in servizio nei comprensori sciistici della regione.

3bis. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'avere esercitato la professione di guida alpina o di maestro di sci o l'attività di pisteur-secouriste per almeno cinque anni, anche non continuativi, sostituiscono il titolo, ove mancante;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 (Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta) (4) .

3ter. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes, con esclusione dell'iscrizione nell'apposita sezione separata di cui all'articolo 4, comma 2quater;

b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste con la qualifica di cui all'articolo 4, comma 2ter, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;

c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di discesa di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione (5).

3quater. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle piste di cui all'articolo 3, comma 2, è subordinata inoltre al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes nell'apposita sezione separata di cui all'articolo 4, comma 2quater;

b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste con la qualifica di cui all'articolo 4, comma 2quater, per almeno due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;

c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di comprensori sciistici di rilevanti complessità e dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con propria deliberazione (6).

3quinquies. L'ammissione ai corsi di abilitazione per pisteur-secouriste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato;

c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la riabilitazione;

d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi di legge;

e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;

f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza della lingua francese si intende comunque posseduto qualora l'interessato sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998 o dell'accertamento linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di cui all'articolo 7 del r.r. 6/1996 (7).

4. (8)

5. (8)

Art. 6

(Obblighi dei gestori).

1. E' fatto obbligo al gestore delle piste di impiegare, per il servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni professionali previste dalla presente legge.

2. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio comprensorio, uno o più pisteurs-secouristes, cui affidare funzioni di coordinamento e di capo-pattuglia (9).

3. Il gestore determina annualmente le unità del servizio di soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione scritta entro il 30 novembre e, comunque, prima dell'avvio della stagione invernale di ogni anno, alla struttura regionale competente in materia di piste di sci (10).

3bis. I nominativi dei componenti il servizio di soccorso di cui al comma 3 sono trasmessi alla struttura regionale competente in materia di piste di sci all'atto dell'entrata in servizio (11).

Art. 7

(Obbligo di aggiornamento) (12)

1. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste, anche senza averne continuamente svolto le relative mansioni, sono tenuti a frequentare con profitto i corsi di aggiornamento professionale indetti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 8.

2. Nel caso di impossibilità di frequenza al corso di aggiornamento, debitamente documentata, il dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche autorizza temporaneamente l'interessato all'esercizio dell'attività sino all'organizzazione della successiva attività di aggiornamento.

3. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la sospensione dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9. La sospensione è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.

4. Il mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9 è verificato in sede di aggiornamento.

Art. 8

(Corsi ed aggiornamenti) (13).

1. L'organizzazione del corso per l'ottenimento dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei pisteurs-secouristes e delle sessioni di aggiornamento o di accertamento linguistico sono assicurate dall'Amministrazione regionale, secondo principi di opportunità ed economicità.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite l'associazione dei gestori di impianti a fune, l'associazione gestori piste di sci di fondo, le organizzazioni sindacali di categoria, nonché l'associazione dei pisteurs e direttori di pista maggiormente rappresentativa a livello regionale, individuata dalla Giunta regionale medesima tenuto conto del numero di aderenti, stabilisce per i corsi di abilitazione e di aggiornamento il calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione, nomina le commissioni esaminatrici e ne determina la composizione, determina i programmi d'esame e le relative modalità di svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione. Nel caso in cui i corsi di formazione siano effettuati da enti esterni all'Amministrazione regionale, le quote di iscrizione possono essere versate direttamente a questi ultimi.

3. In caso di effettuazione di prove preselettive per l'ammissione ai corsi di abilitazione per pisteurs-secouristes sono esonerati dall'effettuazione delle stesse, secondo quote e modalità stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al comma 2, coloro che hanno svolto l'attività di aiuto-pisteur di cui all'articolo 4, comma 2bis, certificata dai gestori presso i quali hanno operato.

4. I corsi di abilitazione per direttori di pista devono consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per pisteurs-secouristes devono prevedere almeno sessanta ore di insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata di almeno quindici ore, per entrambe le categorie professionali.

5. Ai fini della frequenza ai corsi di abilitazione e di aggiornamento, è ammesso il riconoscimento dei crediti formativi secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego).

Art. 8bis

(Attestato di abilitazione) (14)

1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, la struttura regionale competente in materia di professioni turistiche rilascia l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9.

Art. 9

(Elenchi regionali dei direttori delle piste e dei pisteurs-secouristes).

1. I soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste e di pisteur-secouriste operanti sul territorio regionale sono iscritti separatamente in appositi elenchi, alla cui gestione ed aggiornamento provvede la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche (15).

1bis. L'iscrizione nell'elenco dei direttori delle piste è subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, nonché al possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 3bis, ed al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8bis. Il requisito dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 5, comma 3bis, lettera e), previsto per l'ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se l'istanza per l'iscrizione nell'elenco regionale è presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di abilitazione (16).

1ter. L'iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes è subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, nonché al possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma 3quinquies, ed al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui all'articolo 8bis. Il requisito dell'idoneità psicofisica di cui all'articolo 5, comma 3quinquies, lettera e), previsto per l'ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se l'istanza per l'iscrizione nell'elenco regionale è presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di abilitazione (17).

1quater. L'iscrizione negli elenchi di cui al presente articolo, effettuata oltre tre anni dopo il rilascio dell'attestato di abilitazione, è subordinata alla frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità di cui all'articolo 8 (18).

1quinquies. Per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di direttore delle piste nell'anno 1999, partecipando al percorso di quaranta ore, la stessa si intende conseguita anche relativamente alla figura di pisteur-secouriste, qualora gli interessati abbiano regolarmente frequentato i corsi di aggiornamento professionale previsti dalla normativa regionale vigente. In tali casi, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche provvede d'ufficio all'iscrizione nell'elenco regionale dei pisteurs-secouristes. (18a)

Art. 9bis

(Tesserino di riconoscimento) (19)

1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo 9, la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche rilascia all'interessato un tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati contenuti nell'elenco.

2. Il tesserino deve essere esibito, su richiesta, durante l'esercizio dell'attività.

3. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di smarrimento e deve essere restituito alla struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche in caso di cancellazione dall'elenco regionale.

4. I gestori delle piste provvedono ad individuare le modalità per rendere riconoscibili i pisteurs-secouristes in servizio nel comprensorio sciistico.

Art. 9ter

(Sospensione, cancellazione e reinserimento negli elenchi regionali) (20)

1. La sospensione dagli elenchi regionali di cui all'articolo 9 è disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, oltre che nel caso di cui all'articolo 7, comma 3, in caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco.

2. I direttori delle piste e i pisteurs-secouristes sono sospesi dall'elenco regionale fino al riacquisto del requisito o dei requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque eccedere i tre anni, trascorsi i quali la struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche procede, con provvedimento del dirigente competente, alla cancellazione dell'interessato dall'elenco. La cancellazione è disposta anche in caso di cessazione dell'attività, previa comunicazione da parte dell'interessato.

3. Il reinserimento nell'elenco regionale, a seguito di sospensione, è disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche.

4. Il reinserimento nell'elenco regionale, a seguito di cancellazione, è disposto con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di formazione delle professioni turistiche, subordinatamente alla frequenza con profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità di cui all'articolo 8.

Art. 10

(Disposizioni transitorie).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge dimostrino di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni corrispondenti a quelle di pisteur-secouriste per almeno un biennio, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lett. d) e f), ed all'art. 4, comma 3, lett. d) e f), sono tenuti a partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, ai corsi con valutazione finale di abilitazione o non abilitazione, organizzati secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

2. La disposizione del comma 1 è applicabile per il periodo transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'applicazione delle norme della presente legge decorre dall'espletamento di quanto previsto dal comma 1.

Art. 11

(Vigilanza e sanzioni).

1. Ferme restando le funzioni di pubblica sicurezza, la vigilanza sull'osservanza della presente legge è assegnata ai Comuni e a funzionari, appositamente individuati, della struttura regionale competente in materia di piste di sci.

2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, per la violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000 ad un massimo di lire 1.500.000.

3. Oltre che con la sanzione di cui al comma 2, i gestori di piste di sci che utilizzano personale non abilitato ai sensi della presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire 6.000.000 a lire 18.000.000.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689(Modifiche al sistema penale).

Art. 12

(Disposizioni finanziarie).

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto a decorrere dal 1997 in annue lire 70 milioni, graverà sul capitolo di nuova istituzione 40810 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999. A decorrere dal 1998 l'onere potrà essere rideterminato annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 a valere sull'intervento previsto al punto B.3.9. (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione).

3. Le somme relative alla quota di iscrizione per la partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento e alle prove di accertamento previsti dagli art. 5 e 8 e le sanzioni previste dall'art. 11 saranno introitate rispettivamente nei capitoli 10000 e 7700 del bilancio.

Art. 13

(Variazioni di bilancio).

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza:

a) in diminuzione:

cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

anno 1997 lire 70.000.000

anno 1998 lire 70.000.000

anno 1999 lire 70.000.000

b) in aumento:

programma regionale: 2.2.1.11.

codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.

cap. 40810 (di nuova istituzione)

"Spese per la formazione del personale addetto al servizio di soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione, aggiornamento ed accertamento"

(Servizio rilevante ai fini IVA)

anno 1997 lire 70.000.000

anno 1998 lire 70.000.000

anno 1999 lire 70.000.000

(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2000, n. 34, e abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(1a) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(2) Articolo già modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(2a) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(2b) Comma inserito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(2c) Comma inserito dall'art. 3, comma 3, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(2d) Comma inserito dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(3) Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre 1999, n. 39 e abrogato dall'art. 12 comma 1, lettera b), della L.R: 27 ottobre 2009, n. 36.

(3a) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 21 maggio 2007, n. 8.

(3b) Comma inserito dall'art. 16, comma 2, della L.R. 21 maggio 2007, n. 8.

(4) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(5) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(6) Comma inserito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(7) Comma inserito dall'art. 4, comma 4, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(8) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera c), della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(10) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(11) Comma inserito dall'art. 5, comma 3, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(12) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(13) Articolo già modificato dall'art. 47 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(14) Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(15) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(16) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(17) Comma inserito dall'art. 9, comma 3, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(18) Comma inserito dall'art. 9, comma 4, della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(18a) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 15 aprile 2013, n. 11.

(19) Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.

(20) Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 27 ottobre 2009, n. 36.