Legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2
Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della
Regione.
(B.U. 21 gennaio 1997, n. 5).
Art. 1 (Finalità).
1. Allo scopo di garantire un servizio di soccorso qualificato,
di pronto intervento e di assicurare un'adeguata organizzazione
operativa sulle piste di sci della regione, così come previsto
dall'art. 8 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9(Norme in
materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci), le
disposizioni della presente legge disciplinano l'attività di
direttore delle piste e di addetto al servizio di soccorso, di
seguito denominato pisteur-secouriste, e di conseguenza si
applicano a tutto il personale, dipendente e non dipendente, che
svolge le mansioni anzidette.
1bis. (1).
Art. 2 (Caratteristiche del servizio di soccorso).
1. Il servizio di soccorso sulle piste, assicurato dal gestore
come previsto dall'art. 8, comma 1, lett. c), della l.r. 9/1992,
deve provvedere al primo intervento di soccorso, al recupero ed al
trasporto degli infortunati e deve essere composto da persone
addestrate in materia di primo soccorso e dotate di attrezzature ed
equipaggiamenti necessari ed idonei.
2. La responsabilità del servizio di soccorso sulle piste cessa
con la consegna dell'infortunato al servizio sanitario, ad un
servizio medico anche privato, ad un servizio di trasporto dei
feriti oppure in seguito a richiesta dell'infortunato stesso o dei
suoi familiari.
3. I gestori delle piste, su richiesta della struttura regionale
competente in materia di protezione civile, collaborano alle
attività di previsione e prevenzione della struttura stessa
nell'ambito della sicurezza sul comprensorio (1a) .
Art. 3 (Direttore delle piste) (2).
1. L'esercizio dell'attività di direttore delle piste di cui
all'articolo 9 della l.r. 9/1992 è subordinato al possesso della
relativa abilitazione professionale di cui all'articolo 5 e
all'iscrizione nell'apposito elenco regionale di cui all'articolo
9.
2. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore delle
piste può essere conseguita, su richiesta degli interessati, ai
fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste di sci di fondo.
In tale caso, i direttori per le sole piste di sci di fondo sono
iscritti in apposita sezione separata dell'elenco regionale di cui
all'articolo 9.
3. L'abilitazione di cui al comma 2 è estesa ai fini
dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa mediante
il superamento di prove compensative stabilite dalla Giunta
regionale con propria deliberazione.
Art. 4 (Pisteur-secouriste).
1. E' istituita la figura del pisteur-secouriste, quale
operatore addetto al recupero e al primo intervento di soccorso
agli infortunati sulle piste di sci.
2. Al pisteur-secouriste, compatibilmente con l'esplicazione del
servizio di cui all'art. 2, sono affidate anche mansioni di diversa
natura, in relazione all'organizzazione aziendale di ogni singola
località, con particolare riferimento alle operazioni di
manutenzione delle piste, al servizio di apertura e chiusura delle
piste ed all'informazione alla clientela.
2bis. Le mansioni di diversa natura di cui al comma 2 possono
essere svolte, in affiancamento ai pisteurs-secouristes, da
personale dipendente, assunto dai gestori con la qualifica di
aiuto-pisteur (2a).
2ter. L'esercizio dell'attività di pisteur-secouriste è
subordinato al possesso della relativa abilitazione professionale
di cui all'articolo 5 e all'iscrizione nell'apposito elenco
regionale di cui all'articolo 9 (2b).
2quater. L'abilitazione all'esercizio dell'attività di
pisteur-secouriste può essere conseguita, su richiesta degli
interessati, ai fini dell'esercizio dell'attività sulle sole piste
di sci di fondo. In tale caso, i pisteurs-secouristes per le sole
piste di sci di fondo sono iscritti in apposita sezione separata
dell'elenco regionale di cui all'articolo 9 (2c).
2quinquies. L'abilitazione di cui al comma 2quater è estesa ai
fini dell'esercizio dell'attività sulle piste di sci di discesa
mediante il superamento di prove compensative stabilite dalla
Giunta regionale con propria deliberazione (2d).
3 (3).
Art. 5 (Abilitazione professionale per direttore delle
piste e pisteur-secouriste).
1. All'abilitazione professionale dei direttori delle piste e
dei pisteurs-secouristes si perviene mediante la frequenza degli
specifici corsi di formazione ed il superamento dei relativi esami
indetti dall'Amministrazione regionale.
2. Coloro che, in possesso di titoli professionali conseguiti in
altre Regioni o Province autonome o in Stati membri dell'UE diversi
dall'Italia, intendano ottenere il riconoscimento della qualifica
ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 9, ne fanno
richiesta alla struttura competente, che verifica l'equivalenza del
titolo e dei relativi contenuti e delle conoscenze professionali
con quelli previsti dalla presente legge e dispone l'applicazione
di eventuali misure compensative, con le modalità e secondo i
criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, nel
rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di
riconoscimento delle qualifiche professionali (3a).
2bis. Nel caso in cui il richiedente provenga da uno Stato
membro dell'UE, diverso dall'Italia, nel quale non è previsto il
rilascio del titolo professionale, si tiene altresì conto, ai fini
del riconoscimento, dell'esperienza professionale acquisita dal
richiedente nello Stato di provenienza, fatta salva l'applicazione
delle eventuali misure compensative di cui al comma 2 (3b).
3. Sono fatte salve le abilitazioni al servizio di soccorso
rilasciate agli appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia
di Finanza ed alla Polizia di Stato, provenienti dalle rispettive
scuole di addestramento alpino, in divisa ed in servizio nei
comprensori sciistici della regione.
3bis. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle
piste è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea
oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea,
se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato;
c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà
personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver
subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon
costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale
o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza
speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito
condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della
professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la
riabilitazione;
d) possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado o
titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto
ai sensi di legge; il possesso della qualifica FISI di omologatore
di piste di sci nazionali, o, in alternativa, l'avere esercitato la
professione di guida alpina o di maestro di sci o l'attività di
pisteur-secouriste per almeno cinque anni, anche non continuativi,
sostituiscono il titolo, ove mancante;
e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato
rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL
territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a
decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione;
f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare
mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza
della lingua francese si intende comunque posseduto qualora
l'interessato sia in possesso della certificazione di cui
all'articolo 7 della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52
(Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di
francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta), o dell'accertamento
linguistico, in corso di validità, conseguito con le modalità di
cui all'articolo 7 del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6
(Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale,
degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli
enti locali della Valle d'Aosta) (4) .
3ter. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore delle
piste di cui all'articolo 3, comma 1, è subordinata inoltre al
possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes, con
esclusione dell'iscrizione nell'apposita sezione separata di cui
all'articolo 4, comma 2quater;
b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste
con la qualifica di cui all'articolo 4, comma 2ter, per almeno due
anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;
c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere
a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di
comprensori sciistici di discesa di rilevanti complessità e
dimensione, secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta
regionale con propria deliberazione (5).
3quater. L'ammissione ai corsi di abilitazione per direttore
delle piste di cui all'articolo 3, comma 2, è subordinata inoltre
al possesso dei seguenti requisiti:
a) iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes nell'apposita
sezione separata di cui all'articolo 4, comma 2quater;
b) esercizio effettivo della professione di pisteur-secouriste
con la qualifica di cui all'articolo 4, comma 2quater, per almeno
due anni, anche non continuativi, negli ultimi quattro anni;
c) in alternativa al possesso dei requisiti di cui alle lettere
a) e b), comprovata esperienza tecnico-manageriale di gestione di
comprensori sciistici di rilevanti complessità e dimensione,
secondo criteri e modalità individuati dalla Giunta regionale con
propria deliberazione (6).
3quinquies. L'ammissione ai corsi di abilitazione per
pisteur-secouriste è subordinata al possesso dei seguenti
requisiti:
a) maggiore età;
b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea
oppure cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea,
se soggetto regolarmente soggiornante nel territorio dello
Stato;
c) non aver subito condanne a pene restrittive della libertà
personale superiori a tre anni per delitto non colposo, non aver
subito condanne per delitto contro la moralità pubblica ed il buon
costume, non essere dichiarato delinquente abituale, professionale
o per tendenza e non essere sottoposto a misure di sorveglianza
speciale o a misure di sicurezza personale e non aver subito
condanne che comportano l'interdizione dall'esercizio della
professione, salvo che il reato sia estinto o sia intervenuta la
riabilitazione;
d) possesso di diploma di scuola secondaria di primo grado o
titolo di studio equipollente conseguito all'estero e riconosciuto
ai sensi di legge;
e) idoneità psicofisica, risultante da apposito certificato
rilasciato da un medico della struttura sanitaria dell'Azienda USL
territorialmente competente in data non anteriore a tre mesi a
decorrere dalla scadenza del termine di presentazione della domanda
di partecipazione;
f) conoscenza delle lingue italiana e francese da accertare
mediante specifica prova d'esame. Il requisito della conoscenza
della lingua francese si intende comunque posseduto qualora
l'interessato sia in possesso della certificazione di cui
all'articolo 7 della l.r. 52/1998 o dell'accertamento linguistico,
in corso di validità, conseguito con le modalità di cui
all'articolo 7 del r.r. 6/1996 (7).
4. (8)
5. (8)
Art. 6 (Obblighi dei gestori).
1. E' fatto obbligo al gestore delle piste di impiegare, per il
servizio di soccorso, personale in possesso delle abilitazioni
professionali previste dalla presente legge.
2. Il gestore può individuare, nell'ambito del proprio
comprensorio, uno o più pisteurs-secouristes, cui affidare funzioni
di coordinamento e di capo-pattuglia (9).
3. Il gestore determina annualmente le unità del servizio di
soccorso del comprensorio di competenza, dandone comunicazione
scritta entro il 30 novembre e, comunque, prima dell'avvio della
stagione invernale di ogni anno, alla struttura regionale
competente in materia di piste di sci (10).
3bis. I nominativi dei componenti il servizio di soccorso di cui
al comma 3 sono trasmessi alla struttura regionale competente in
materia di piste di sci all'atto dell'entrata in servizio (11).
Art. 7 (Obbligo di aggiornamento) (12)
1. I soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di
direttore delle piste e di pisteur-secouriste, anche senza averne
continuamente svolto le relative mansioni, sono tenuti a
frequentare con profitto i corsi di aggiornamento professionale
indetti dall'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo
8.
2. Nel caso di impossibilità di frequenza al corso di
aggiornamento, debitamente documentata, il dirigente della
struttura regionale competente in materia di formazione delle
professioni turistiche autorizza temporaneamente l'interessato
all'esercizio dell'attività sino all'organizzazione della
successiva attività di aggiornamento.
3. L'inadempimento dell'obbligo di aggiornamento comporta la
sospensione dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui
all'articolo 9. La sospensione è disposta con provvedimento del
dirigente della struttura regionale competente in materia di
formazione delle professioni turistiche.
4. Il mantenimento dei requisiti necessari per l'iscrizione
negli elenchi regionali di cui all'articolo 9 è verificato in sede
di aggiornamento.
Art. 8 (Corsi ed aggiornamenti) (13).
1. L'organizzazione del corso per l'ottenimento
dell'abilitazione professionale dei direttori di pista e dei
pisteurs-secouristes e delle sessioni di aggiornamento o di
accertamento linguistico sono assicurate dall'Amministrazione
regionale, secondo principi di opportunità ed economicità.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, sentite
l'associazione dei gestori di impianti a fune, l'associazione
gestori piste di sci di fondo, le organizzazioni sindacali di
categoria, nonché l'associazione dei pisteurs e direttori di pista
maggiormente rappresentativa a livello regionale, individuata dalla
Giunta regionale medesima tenuto conto del numero di aderenti,
stabilisce per i corsi di abilitazione e di aggiornamento il
calendario e il programma delle lezioni, determina la quota di
iscrizione ai corsi di formazione e agli esami da corrispondere a
titolo di concorso alle spese di istruttoria e di organizzazione,
nomina le commissioni esaminatrici e ne determina la composizione,
determina i programmi d'esame e le relative modalità di
svolgimento, prevedendo, se del caso, l'effettuazione di prove
preselettive per l'ammissione ai corsi di formazione. Nel caso in
cui i corsi di formazione siano effettuati da enti esterni
all'Amministrazione regionale, le quote di iscrizione possono
essere versate direttamente a questi ultimi.
3. In caso di effettuazione di prove preselettive per
l'ammissione ai corsi di abilitazione per pisteurs-secouristes sono
esonerati dall'effettuazione delle stesse, secondo quote e modalità
stabilite dalla Giunta regionale con la deliberazione di cui al
comma 2, coloro che hanno svolto l'attività di aiuto-pisteur di cui
all'articolo 4, comma 2bis, certificata dai gestori presso i quali
hanno operato.
4. I corsi di abilitazione per direttori di pista devono
consistere in almeno novanta ore di lezione, mentre quelli per
pisteurs-secouristes devono prevedere almeno sessanta ore di
insegnamento. I corsi di aggiornamento devono prevedere una durata
di almeno quindici ore, per entrambe le categorie
professionali.
5. Ai fini della frequenza ai corsi di abilitazione e di
aggiornamento, è ammesso il riconoscimento dei crediti formativi
secondo le modalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 31
marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali
del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei
servizi per l'impiego).
Art. 8bis (Attestato di abilitazione) (14)
1. Ai candidati risultati idonei agli esami finali, la struttura
regionale competente in materia di professioni turistiche rilascia
l'attestato di abilitazione all'esercizio della professione valido
ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui all'articolo
9.
Art. 9 (Elenchi regionali dei direttori delle piste e dei
pisteurs-secouristes).
1. I soggetti in possesso dell'abilitazione all'esercizio della
professione di direttore delle piste e di pisteur-secouriste
operanti sul territorio regionale sono iscritti separatamente in
appositi elenchi, alla cui gestione ed aggiornamento provvede la
struttura regionale competente in materia di formazione delle
professioni turistiche (15).
1bis. L'iscrizione nell'elenco dei direttori delle piste è
subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale
competente in materia di formazione delle professioni turistiche,
nonché al possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma
3bis, ed al conseguimento dell'attestato di abilitazione di cui
all'articolo 8bis. Il requisito dell'idoneità psicofisica di cui
all'articolo 5, comma 3bis, lettera e), previsto per l'ammissione
ai corsi di abilitazione, si intende comunque posseduto se
l'istanza per l'iscrizione nell'elenco regionale è presentata entro
sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato di abilitazione
(16).
1ter. L'iscrizione nell'elenco dei pisteurs-secouristes è
subordinata ad apposita istanza presentata alla struttura regionale
competente in materia di formazione delle professioni turistiche,
nonché al possesso dei requisiti indicati all'articolo 5, comma
3quinquies, ed al conseguimento dell'attestato di abilitazione di
cui all'articolo 8bis. Il requisito dell'idoneità psicofisica di
cui all'articolo 5, comma 3quinquies, lettera e), previsto per
l'ammissione ai corsi di abilitazione, si intende comunque
posseduto se l'istanza per l'iscrizione nell'elenco regionale è
presentata entro sessanta giorni dal conseguimento dell'attestato
di abilitazione (17).
1quater. L'iscrizione negli elenchi di cui al presente articolo,
effettuata oltre tre anni dopo il rilascio dell'attestato di
abilitazione, è subordinata alla frequenza con profitto di uno
specifico corso di aggiornamento, organizzato secondo le modalità
di cui all'articolo 8 (18).
1quinquies. Per i soggetti che hanno conseguito l'abilitazione
all'esercizio della professione di direttore delle piste nell'anno
1999, partecipando al percorso di quaranta ore, la stessa si
intende conseguita anche relativamente alla figura di
pisteur-secouriste, qualora gli interessati abbiano regolarmente
frequentato i corsi di aggiornamento professionale previsti dalla
normativa regionale vigente. In tali casi, la struttura regionale
competente in materia di formazione delle professioni turistiche
provvede d'ufficio all'iscrizione nell'elenco regionale dei
pisteurs-secouristes. (18a)
Art. 9bis (Tesserino di riconoscimento) (19)
1. All'atto dell'iscrizione negli elenchi regionali di cui
all'articolo 9, la struttura regionale competente in materia di
formazione delle professioni turistiche rilascia all'interessato un
tesserino di riconoscimento sul quale sono riportati i dati
contenuti nell'elenco.
2. Il tesserino deve essere esibito, su richiesta, durante
l'esercizio dell'attività.
3. Il tesserino è sostituito in caso di deterioramento o di
smarrimento e deve essere restituito alla struttura regionale
competente in materia di formazione delle professioni turistiche in
caso di cancellazione dall'elenco regionale.
4. I gestori delle piste provvedono ad individuare le modalità
per rendere riconoscibili i pisteurs-secouristes in servizio nel
comprensorio sciistico.
Art. 9ter (Sospensione, cancellazione e reinserimento negli
elenchi regionali) (20)
1. La sospensione dagli elenchi regionali di cui all'articolo 9
è disposta con provvedimento del dirigente della struttura
regionale competente in materia di formazione delle professioni
turistiche, oltre che nel caso di cui all'articolo 7, comma 3, in
caso di perdita di uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione
nell'elenco.
2. I direttori delle piste e i pisteurs-secouristes sono sospesi
dall'elenco regionale fino al riacquisto del requisito o dei
requisiti mancanti. La durata della sospensione non può comunque
eccedere i tre anni, trascorsi i quali la struttura regionale
competente in materia di formazione delle professioni turistiche
procede, con provvedimento del dirigente competente, alla
cancellazione dell'interessato dall'elenco. La cancellazione è
disposta anche in caso di cessazione dell'attività, previa
comunicazione da parte dell'interessato.
3. Il reinserimento nell'elenco regionale, a seguito di
sospensione, è disposto con provvedimento del dirigente della
struttura regionale competente in materia di formazione delle
professioni turistiche.
4. Il reinserimento nell'elenco regionale, a seguito di
cancellazione, è disposto con provvedimento del dirigente della
struttura regionale competente in materia di formazione delle
professioni turistiche, subordinatamente alla frequenza con
profitto di uno specifico corso di aggiornamento, organizzato
secondo le modalità di cui all'articolo 8.
Art. 10 (Disposizioni transitorie).
1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente
legge dimostrino di avere svolto negli ultimi cinque anni incarichi
di direttore delle piste per almeno un triennio o funzioni
corrispondenti a quelle di pisteur-secouriste per almeno un
biennio, anche in assenza dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1,
lett. d) e f), ed all'art. 4, comma 3, lett. d) e f), sono tenuti a
partecipare, per il conseguimento dell'abilitazione e l'inserimento
negli elenchi di cui all'art. 9, ai corsi con valutazione finale di
abilitazione o non abilitazione, organizzati secondo le modalità
stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. La disposizione del comma 1 è applicabile per il periodo
transitorio di tre anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
3. L'applicazione delle norme della presente legge decorre
dall'espletamento di quanto previsto dal comma 1.
Art. 11 (Vigilanza e sanzioni).
1. Ferme restando le funzioni di pubblica sicurezza, la
vigilanza sull'osservanza della presente legge è assegnata ai
Comuni e a funzionari, appositamente individuati, della struttura
regionale competente in materia di piste di sci.
2. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ove il
fatto costituisce reato ai sensi delle vigenti leggi, per la
violazione delle disposizioni di cui alla presente legge è
applicata una sanzione amministrativa da un minimo di lire 300.000
ad un massimo di lire 1.500.000.
3. Oltre che con la sanzione di cui al comma 2, i gestori di
piste di sci che utilizzano personale non abilitato ai sensi della
presente legge sono soggetti alla sanzione amministrativa da lire
6.000.000 a lire 18.000.000.
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.
689(Modifiche al sistema penale).
Art. 12 (Disposizioni finanziarie).
1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge,
previsto a decorrere dal 1997 in annue lire 70 milioni, graverà sul
capitolo di nuova istituzione 40810 del bilancio di previsione per
l'anno 1997 e pluriennale per gli anni 1997/1999. A decorrere dal
1998 l'onere potrà essere rideterminato annualmente con legge di
bilancio, ai sensi dell'art. 15 della legge regionale 27 dicembre
1989, n. 90(Norme in materia di bilancio e di contabilità generale
della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
2. Alla copertura dell'onere previsto al comma 1 si provvede
mediante riduzione per pari importo dello stanziamento iscritto al
capitolo 69000 del bilancio di previsione per l'anno 1997 e
pluriennale 1997/1999 a valere sull'intervento previsto al punto
B.3.9. (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci
della Regione).
3. Le somme relative alla quota di iscrizione per la
partecipazione ai corsi di formazione ed aggiornamento e alle prove
di accertamento previsti dagli art. 5 e 8 e le sanzioni previste
dall'art. 11 saranno introitate rispettivamente nei capitoli 10000
e 7700 del bilancio.
Art. 13 (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1997 e pluriennale 1997/1999 sono apportate le seguenti
variazioni in termini di competenza:
a) in diminuzione:
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese
correnti"
anno 1997 lire 70.000.000
anno 1998 lire 70.000.000
anno 1999 lire 70.000.000
b) in aumento:
programma regionale: 2.2.1.11.
codificazione: 1.1.1.4.1.2.4.3.
cap. 40810 (di nuova istituzione)
"Spese per la formazione del personale addetto al servizio di
soccorso sulle piste di sci, compresi i corsi di formazione,
aggiornamento ed accertamento"
(Servizio rilevante ai fini IVA)
anno 1997 lire 70.000.000
anno 1998 lire 70.000.000
anno 1999 lire 70.000.000
(1) Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 15 dicembre 2000, n.
34, e abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera a), della L.R. 27
ottobre 2009, n. 36.
(1a) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(2) Articolo già modificato dall'art. 8 della L.R. 23 dicembre
1999, n. 39 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(2a) Comma inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(2b) Comma inserito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(2c) Comma inserito dall'art. 3, comma 3, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(2d) Comma inserito dall'art. 3, comma 4, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(3) Comma già modificato dall'art. 9 della L.R. 23 dicembre
1999, n. 39 e abrogato dall'art. 12 comma 1, lettera b), della L.R:
27 ottobre 2009, n. 36.
(3a) Comma così sostituito dall'art. 16, comma 1, della L.R. 21
maggio 2007, n. 8.
(3b) Comma inserito dall'art. 16, comma 2, della L.R. 21 maggio
2007, n. 8.
(4) Comma inserito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(5) Comma inserito dall'art. 4, comma 2, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(6) Comma inserito dall'art. 4, comma 3, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(7) Comma inserito dall'art. 4, comma 4, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(8) Comma abrogato dall'art. 12, comma 1, lettera c), della L.R.
27 ottobre 2009, n. 36.
(9) Comma così modificato dall'art. 5, comma 1, della L.R. 27
ottobre 2009, n. 36.
(10) Comma così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.R. 27
ottobre 2009, n. 36.
(11) Comma inserito dall'art. 5, comma 3, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(12) Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(13) Articolo già modificato dall'art. 47 della L.R. 15 dicembre
2003, n. 21 e così sostituito dall'art. 7 della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(14) Articolo inserito dall'art. 8 della L.R. 27 ottobre 2009,
n. 36.
(15) Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, della L.R. 27
ottobre 2009, n. 36.
(16) Comma inserito dall'art. 9, comma 2, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(17) Comma inserito dall'art. 9, comma 3, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(18) Comma inserito dall'art. 9, comma 4, della L.R. 27 ottobre
2009, n. 36.
(18a) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 15 aprile
2013, n. 11.
(19) Articolo inserito dall'art. 10 della L.R. 27 ottobre 2009,
n. 36.
(20) Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 27 ottobre 2009,
n. 36.
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