Legge regionale 15 novembre 2004, n. 27
Disposizioni in materia di sicurezza sulle aree destinate alla
pratica degli sport invernali. Modificazioni alla legge regionale
17 marzo 1992, n. 9 (Norme in materia di esercizio ad uso pubblico
di piste di sci), da ultimo modificata dalla legge regionale 15
dicembre 2000, n. 34.
(B. U. 30 novembre 2004, n. 49)
Art. 1 (Finalità ed oggetto)
1. Al fine di garantire adeguati livelli di salvaguardia
dell'incolumità degli utenti nella pratica degli sport invernali e
nella frequentazione delle aree e dei percorsi sciistici, la
presente legge detta nuove disposizioni in materia di sicurezza
delle piste di sci, in armonia con i principi di cui alla legge 24
dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza nella pratica
degli sport invernali da discesa e da fondo).
Art. 2 (Individuazione delle aree sciabili)
1. La classificazione delle piste di sci effettuata ai sensi
dell'articolo 3 della legge regionale 17 marzo 1992, n. 9 (Norme in
materia di esercizio ad uso pubblico di piste di sci) equivale ad
ogni effetto all'individuazione delle aree sciabili attrezzate di
cui all'articolo 2 della l. 363/2003.
Art. 3 (Individuazione di aree a specifica destinazione)
1. Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, la Regione,
su istanza dei gestori delle piste di sci, individua inoltre:
a) le aree a specifica destinazione per la pratica delle
attività con attrezzi quali la slitta e lo slittino;
b) le aree interdette, anche temporaneamente, alla pratica dello
snowboard;
c) le aree riservate alla pratica di evoluzioni acrobatiche con
lo sci e lo snowboard;
d) i tratti di pista da riservare, a richiesta e
temporaneamente, agli allenamenti di sci e di snowboard
agonistico.
2. L'individuazione delle aree e delle piste di cui al comma 1,
lettere c) e d), avviene sentiti i Comuni interessati.
3. Le istanze, corredate della documentazione stabilita con
provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in
materia di piste di sci, sono inoltrate alla predetta struttura
che, dopo averne verificata la regolarità e la completezza, le
trasmette all'esame della Commissione tecnico-consultiva per le
piste di sci, di cui all'articolo 6 della l.r. 9/1992, per il
parere di competenza.
4. Acquisito il parere della Commissione, l'assessore regionale
competente in materia di impianti sportivi provvede, con proprio
decreto, all'individuazione delle aree e delle piste di cui al
comma 1.
Art. 4 (Requisiti tecnici)
1. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, i
requisiti tecnici che debbono essere posseduti, ai fini
dell'individuazione, dalle aree e dalle piste di cui all'articolo
3, comma 1.
2. La Giunta regionale disciplina, inoltre, con propria
deliberazione, ogni altro adempimento o aspetto relativo al
procedimento di individuazione delle aree e delle piste di cui agli
articoli 2 e 3, comma 1.
3. Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate sul
Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 5 (Transito e risalita)
1. E' vietato percorrere a piedi le piste di sci, salvo i casi
di urgente necessità.
2. Chi percorre la pista senza sci deve, comunque, tenersene ai
bordi, dando la precedenza ai mezzi meccanici adibiti al servizio e
alla manutenzione delle piste e degli impianti, consentendone la
loro agevole e rapida circolazione.
3. In occasione di gare è fatto divieto a chiunque, con
l'esclusione dei soggetti individuati dall'organizzazione, di
sorpassare i limiti segnalati, sostare sulla pista di gara o
percorrerla.
4. La risalita di piste con gli sci ai piedi è vietata. Essa è
tuttavia consentita, previa autorizzazione del gestore della pista,
o, in mancanza di tale autorizzazione, nei soli casi di urgente
necessità, e deve comunque avvenire ai bordi della pista, avendo
cura di evitare rischi per la sicurezza degli sciatori e nel
rispetto di ogni eventuale prescrizione adottata dal gestore della
pista.
Art. 6 (Mezzi meccanici)
1. Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, è inibito ai mezzi
meccanici l'utilizzo delle piste di sci.
2. I mezzi meccanici adibiti al servizio e alla manutenzione
delle piste e degli impianti possono accedervi solo fuori
dell'orario di apertura, salvo i casi di necessità e urgenza e,
comunque, con l'utilizzo di appositi congegni di segnaletica
luminosa ed acustica.
3. Fuori dell'orario di apertura è inoltre consentito, previa
autorizzazione del gestore della pista, l'uso di mezzi meccanici
per raggiungere pubblici esercizi o abitazioni private non
altrimenti raggiungibili.
Art. 7 (Sci fuori pista e sci-alpinismo)
1. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle
piste di sci non sono responsabili degli incidenti che possono
verificarsi nei percorsi fuori pista serviti dagli impianti
medesimi o al di fuori delle aree e delle piste individuate ai
sensi dell'articolo 3 della presente legge e della l.r. 9/1992.
2. I soggetti che praticano lo sci-alpinismo devono sempre
munirsi di appositi sistemi elettronici per garantire un idoneo e
tempestivo intervento di soccorso.
Art. 8 (Obbligo di utilizzo del casco protettivo)
1. Nell'esercizio della pratica dello sci alpino e dello
snowboard è fatto obbligo ai minori di quattordici anni di
indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche
stabilite ai sensi dell'articolo 8 della l. 363/2003.
2. L'obbligo di cui al comma 1 non trova applicazione lungo le
piste dei comprensori sciistici transfrontalieri ricomprendenti il
territorio regionale da parte di chi sia munito di un titolo di
trasporto emesso all'estero.
Art. 9 (Uso dell'elicottero)
1. Fatti salvi i compiti spettanti al servizio sanitario
regionale e alla protezione civile, i gestori delle piste,
nell'ambito dei compiti organizzativi e gestionali loro affidati
per finalità di soccorso ai sensi dell'articolo 2 della legge
regionale 12 novembre 2001, n. 32 (Finanziamenti regionali per
l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di
discesa), possono organizzare, nelle aree sciabili da essi gestite
e senza oneri a carico della Regione, un'attività di trasporto non
medicalizzato mediante l'uso di elicottero.
2. Le modalità e le condizioni di rilascio delle autorizzazioni
per l'organizzazione e l'effettuazione del servizio di cui al comma
1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale, adottata
su proposta del Presidente della Regione, d'intesa con gli
assessori regionali competenti in materia di trasporti e di
protezione civile.
Art. 10 (Vigilanza e sanzioni)
1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6 e
7, comma 2, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma di denaro da euro 20 a euro 250. Per la violazione
delle disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano le sanzioni
previste dalla l. 363/2003.
2. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 1, si
osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale), da ultimo modificata dal decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo
1 della legge 25 giugno 1999, n. 205).
3. La vigilanza sull'osservanza della presente legge e
l'irrogazione delle relative sanzioni sono affidate, oltre che alle
forze di polizia, ai Comuni, che vi provvedono tramite i corpi di
polizia locale, e al Corpo forestale della Valle d'Aosta.
Art. 11 (Modificazioni alla l.r. 9/1992)
1. (1)
2. (2)
3. (3)
Art. 12 (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed
entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
(1) Aggiunge la lettera cbis) al comma 1 dell'articolo 7 della
L.R. 17 marzo 1992, n. 9.
(2) Inserisce il comma 2bis all'articolo 12 della L.R. 17 marzo
1992, n. 9.
(3) Sostituisce il comma 3 dell'articolo 12 della L.R. 17 marzo
1992, n. 9.
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