Legge regionale 17 marzo 1992, n. 9
Norme in materia di esercizio ad uso pubblico di piste di
sci.
(B.U. 24 marzo 1992, n. 13).
Art. 1 (Finalità).
1. Allo scopo di assicurarne adeguate condizioni di agibilità,
l'esercizio di aree da destinare ad uso pubblico per la pratica
dello sci di discesa e dello sci di fondo, con particolare
riferimento all'aspetto della sicurezza, è disciplinato dalle
disposizioni della presente legge.
Art. 2 (Ambiti di applicazione della legge).
1. Le aree di cui all'articolo 1 sono individuate in base alle
seguenti tipologie:
a) pista di discesa: tracciato appositamente destinato alla
pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia
preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della
sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli
atipici;
b) pista di fondo: tracciato appositamente destinato alla
pratica dello sci di fondo, normalmente accessibile quando sia
preparato, segnalato e controllato, ai fini della verifica della
sussistenza di pericolo di distacco di valanghe e di altri pericoli
atipici.
2. Le aree di cui alle lettere a) e b) del comma uno possono
essere adibite anche allo svolgimento di competizioni agonistiche,
a norma delle vigenti disposizioni della Federazione italiana sport
invernali (FISI) e della Fédération international de ski (FIS); in
tal caso le aree interessate al tracciato si intendono chiuse al
pubblico per l'intera durata della competizione e, eventualmente,
dei relativi allenamenti preparatori.
Art. 3 (Classificazione delle piste di discesa e delle piste di
fondo)*.
1. L'apertura al pubblico di piste di sci di discesa e di fondo
è subordinata a classificazione delle piste stesse, da effettuarsi
secondo i criteri e previa verifica dei requisiti tecnici di cui
all'allegato A.
2. Ai fini della classificazione le piste realizzate dopo
l'entrata in vigore della legge regionale 4 marzo 1991, n. 6,
concernente "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto
ambientale", devono essere compatibili con tale normativa.
3. Hanno titolo a presentare la domanda di classificazione:
a) per le piste di discesa, il gestore degli impianti di
trasporto a fune posti a servizio delle piste stesse;
b) per le piste di fondo, il soggetto che ne assicura la
manutenzione e battitura.
4. Il soggetto richiedente la classificazione assume, a
classificazione avvenuta, la funzione di gestore della pista
classificata.
5. La domanda di classificazione è presentata al servizio
competente dell'Assessorato regionale del turismo, sport e beni
culturali, corredata dalla seguente documentazione progettuale, in
copia cartacea e su supporto informatico, secondo la modulistica
predefinita dal servizio medesimo: (1)
a) planimetria a curve di livello, in scala 1: 10.000, del
comprensorio sciistico con indicazione del complesso delle piste,
nonché degli impianti, delle infrastrutture e dei servizi ad esse
funzionali, con riferimento anche ad eventuali sviluppo
programmati;
b) planimetria a curve di livello, in scala minima non minore a
1: 4.000, di ogni singola pista sulla quale deve essere
riportato:
1) l'esatto tracciato della pista e dei collegamenti ad altre
piste, anche di soggetti differenti;
2) i tratti di pista soggetti all'utilizzo di più società di
impianti di risalita;
3) gli impianti, le infrastrutture ed i servizi funzionali alle
piste;
4) la localizzazione, la tipologia e i contenuti della
segnaletica direzionale, la tipologia dei sistemi di delimitazione
della pista;
5) i sistemi di protezione contro gli infortuni;
6) le indicazioni relative alle particolarità morfologiche della
pista;
7) le tipologie e l'entità di opere eventualmente programmate
(allargamenti, disboscamenti, spietramenti, inerbimenti,
livellamenti, ecc.);
8) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera c);
c) sezioni trasversali;
d) carta delle pendenze in scala minima 1: 4.000;
e) estratto delle tavole di azzonamento del PRGC riportanti il
tracciato della pista;
f) carta e relazione geologica inerente la pista e le aree
limitrofe;
g) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:
1) caratteristiche della pista (pendenza longitudinale media e
massima, dislivelli, pendenze trasversali, larghezza media e
minima, lunghezza orizzontale e inclinata sull'asse della pista,
superfici, quote altimetriche, orientamento dei versanti,
ecc.);
2) connotati dei siti attraversati (morfologia e struttura del
terreno, colture in atto);
3) descrizioni di eventuali opere necessarie al completamento
della pista e delle infrastrutture che la interessano (scavi,
movimenti terra, reinerbimenti, rete di canali per la raccolta
acque superficiali, ecc.);
4) valutazioni dimensionali della pista in relazione alla
funzionalità del comprensorio e alla portata degli impianti alla
stessa afferenti;
5) proposta motivata di classificazione della pista;
h) per le piste di nuova realizzazione o per significativi
interventi su piste esistenti è altresì richiesto un progetto delle
sistemazioni idrogeologiche.
6. L'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali,
verificata la regolarità formale della domanda, provvede, entro
sessanta giorni, all'inoltro della stessa alla Commissione di cui
all'articolo 6, per il prescritto parere.
7. Acquisito il parere di cui al comma sei, l'Assessore
regionale al turismo, sport e beni culturali provvede, entro trenta
giorni, con proprio decreto, alla classificazione della pista.
7bis. La classificazione della pista decade nel caso in cui la
stessa non sia mantenuta in esercizio per un periodo superiore a
cinque anni. (1a)
Art. 3bis (Procedimento per la costituzione coattiva della servitù di
pista) (1b)
1. Il procedimento per la costituzione coattiva della servitù di
pista è avviato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, a
seguito di esito negativo delle trattative con il proprietario del
fondo servente volte alla conclusione di accordi privatistici
diretti alla costituzione volontaria della servitù di pista. A tal
fine, trascorsi trenta giorni dalla data di inizio della
trattativa, il soggetto interessato alla classificazione comunica
al proprietario del terreno interessato l'avvio del procedimento
per la costituzione coattiva della servitù di pista.
2. Il richiedente deve allegare alla domanda di classificazione
una dichiarazione attestante la disponibilità delle aree
interessate ovvero copia della comunicazione di cui al comma 1,
nonché le eventuali osservazioni pervenute.
3. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, localizza l'area
sciabile attrezzata, equivale alla dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 3,
della legge 24 dicembre 2003, n. 363 (Norme in materia di sicurezza
nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), e
costituisce il presupposto per l'applicazione delle procedure di
asservimento dell'area sciabile, secondo le modalità di cui alla
legge regionale 2 luglio 2004, n. 11 (Disciplina
dell'espropriazione per pubblica utilità in Valle d'Aosta.
Modificazioni delle leggi regionali 11 novembre 1974, n. 44, e 6
aprile 1998, n. 11).
4. La costituzione coattiva di servitù di pista è disposta con
provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in
materia di espropriazioni che, contestualmente, determina
l'ammontare dell'indennità sulla base dei criteri stabiliti dalla
Giunta regionale con propria deliberazione.
5. L'indennità, proporzionata al danno cagionato dal passaggio,
è determinata limitatamente al periodo di utilizzo e tenuto conto
delle eventuali migliorie apportate al fondo, nonché della valenza
turistica e della posizione geografica dell'area interessata.
6. L'indennità è corrisposta dal gestore della pista mediante
una somma versata una tantum, a fronte del gravame imposto al fondo
servente e a eventuali fabbricati, e una somma versata annualmente,
quale corrispettivo per il ridotto raccolto nonché per eventuali
altri danni prodotti a seguito dell'utilizzo delle aree
interessate.
7. Il procedimento di cui al presente articolo è avviato anche
nel caso di piste di sci già classificate e utilizzate in base ad
un accordo con il proprietario del fondo interessato, allorquando
l'accordo venga a scadere. In tali casi, fatto salvo quanto
previsto al comma 1, il gestore della pista presenta alla struttura
regionale competente in materia di piste di sci domanda di
riclassificazione della pista alla quale allega la documentazione
di cui al comma 2, al fine di ottenere la dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza preordinata alla costituzione
del titolo per la costituzione coattiva della servitù di pista.
Art. 3ter (Servitù di pista) (1c)
1. La servitù di pista conferisce le seguenti facoltà:
a) disporre liberamente del terreno per il passaggio degli
sciatori e per la manutenzione del manto nevoso durante il normale
periodo di innevamento;
b) apporre l'opportuna segnaletica e ogni altro apprestamento di
sicurezza;
c) eseguire ogni attività comunque connessa alla produzione
della neve programmata, alla sua movimentazione e alla preparazione
e battitura delle piste di sci;
d) costruire e mantenere, per la durata della servitù, le opere
funzionali alla pista e agli impianti di innevamento;
e) eseguire interventi di disboscamento, di taglio degli alberi,
dei rami e del manto erboso e interventi di reinerbimento;
f) eseguire opere di sbancamento, di livellamento, di riporto o,
comunque, di modifica del profilo del terreno, di sostegno e di
drenaggio, nonché eseguire e mantenere le canalizzazioni per la
raccolta delle acque superficiali;
g) posare nel sottosuolo e mantenere tubi e cavi per
l'allacciamento degli impianti di innevamento e delle loro
pertinenze alle rete idrica ed elettrica;
h) accedere, durante ogni periodo dell'anno, per realizzare,
mantenere in efficienza e custodire impianti e sistemi per la
produzione di neve programmata, nonché tutti gli impianti
direttamente o indirettamente connessi all'esercizio delle piste di
sci;
i) inibire qualsiasi attività comunque pregiudizievole al
regolare esercizio delle piste di sci, anche durante i lavori di
manutenzione, preparazione e riassetto delle piste;
j) eseguire ogni altro intervento strettamente funzionale al
buon utilizzo delle piste di sci.
2. La servitù di pista si estingue con il venir meno della
classificazione della pista.
3. Il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul
fondo gravato da servitù di pista non può, in ogni caso,
pregiudicare in alcun modo, anche mediante la realizzazione di
opere, l'esercizio della servitù o renderlo più oneroso.
4. Alla fine di ogni stagione invernale, il gestore della pista
deve restituire i fondi in condizioni tali da consentirne, per
quanto possibile, l'uso cui sono destinati.
Art. 3quater (Ripristino dei terreni) (1d)
1. Il fondo gravato da servitù deve essere riconsegnato al
proprietario, al momento dell'estinzione del diritto, nelle
condizioni e nello stato di origine, con le sole modificazioni
dovute all'uso specifico, salvo diversi accordi tra il gestore
delle piste e il proprietario del fondo.
2. Il gestore delle piste provvede in particolare alla
demolizione delle costruzioni e all'asporto del materiale di
risulta, nonché alla messa in sicurezza idrogeologica e valanghiva,
se pregiudicata dai lavori effettuati sui fondi.
Art. 3quinquies (Espropriazione di aree per la realizzazione di opere
accessorie) (1e)
1. Il soggetto richiedente la classificazione può ottenere
l'espropriazione delle aree necessarie alla costruzione delle opere
accessorie attinenti alla manutenzione e alla funzionalità della
pista, ancorché al di fuori del perimetro della stessa, nel caso in
cui non ne abbia la disponibilità.
2. Per le finalità di cui al comma 1, alla domanda di
classificazione il richiedente deve allegare copia del progetto
definitivo dell'opera da realizzare e della comunicazione di avvio
del procedimento di esproprio al proprietario dell'area
interessata, nonché le eventuali osservazioni pervenute.
3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia
di piste di sci, a seguito di presentazione di una domanda di
classificazione con contestuale richiesta di espropriazione ai
sensi del comma 1, indice apposita conferenza di servizi, ai sensi
del capo VI, sezione II, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19
(Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), convocando i
rappresentanti delle strutture regionali competenti in materia di
espropriazioni, assetto idrogeologico, foreste, valanghe,
pianificazione territoriale, aree naturali protette e tutela del
paesaggio, nonché del Comune competente per territorio.
4. Alla conferenza di servizi di cui al comma 3 partecipano,
inoltre, i soggetti di cui alle lettere e), f), g), h) e hbis) del
comma 2 dell'articolo 6.
5. La conferenza di servizi di cui al comma 3 valuta la
fattibilità delle opere accessorie ed esprime altresì, anche con
riferimento all'idoneità tecnica della pista di sci, un parere
sulla classificazione della pista, impartendo, se del caso, le
necessarie prescrizioni.
6. Il decreto di cui all'articolo 3, comma 7, localizza l'opera
di pubblica utilità, equivale alla dichiarazione di pubblica
utilità, indifferibilità e urgenza di cui all'articolo 2, comma 3,
della l. 363/2003, e costituisce il presupposto per l'applicazione
delle procedure di esproprio delle aree necessarie alla costruzione
delle opere accessorie di cui al comma 1, secondo le modalità di
cui alla l.r. 11/2004.
7. Il procedimento di cui al presente articolo può essere
avviato anche nel caso di piste già classificate. In tali casi, il
gestore della pista presenta alla struttura regionale competente in
materia di piste di sci domanda di riclassificazione della pista,
con contestuale richiesta di espropriazione delle aree interessate,
alla quale allega la documentazione di cui al comma 2, al fine di
ottenere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza preordinata alla costituzione del titolo per
l'espropriazione.
Art. 4 (Segnaletica delle piste).
1. Le piste classificate a norma dell'articolo 3 debbono essere
dotate, a cura del gestore delle piste stesse, della necessaria
segnaletica realizzata e localizzata secondo le caratteristiche e
con i criteri stabiliti nel regolamento di esecuzione della
presente legge.
2. La segnaletica di cui al comma uno, da realizzarsi in modo
tale da consentirne l'agevole rimozione a conclusione della
stagione invernale, deve in ogni modo evidenziare la denominazione
e classificazione di ciascuna pista, nonché l'agibilità della
stessa.
3. Nelle stazioni a valle degli impianti che costituiscono le
principali linee di alimentazione dei comprensori destinati alla
pratica dello sci di discesa e in prossimità degli accesi
principale alle piste di fondo deve inoltre essere apposto in
maniera ben visibile un prospetto generale delle piste esistenti,
recante la denominazione, il grado di difficoltà e relativa
classificazione. La tabella deve indicare anche se le piste sono
aperte o chiuse, ai sensi della lettera e) del comma uno
dell'articolo 8.
Art. 5 (Elenco regionale delle piste).
1. Le piste classificate ai sensi dell'articolo 3 sono incluse
in apposito elenco regionale delle piste di sci, istituito presso
l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali, che
provvede, attraverso il servizio competente, alla sua redazione,
gestione e aggiornamento. Le mappe georeferenziate delle piste sono
inoltre pubblicate sul geoportale della Regione autonoma Valle
d'Aosta/Vallée d'Aoste. (1f)
2. Nell'elenco di cui al comma uno sono in particolare
indicate:
a) generalità del gestore della pista;
b) classificazione della pista;
c) generalità del direttore delle piste.
Art. 6 (Commissione tecnico - consultiva per le piste di
sci).
1. Con decreto dell'Assessore regionale al turismo, sport e beni
culturali è istituita una Commissione tecnico-consultiva per le
piste di sci, quale organo tecnico dell'Amministrazione regionale
in materia di piste di sci.
2. Fanno parte della Commissione:
a) il dirigente dell'Ufficio regionale del turismo e sport, con
funzioni di coordinatore, o suo delegato;
b) il dirigente dell'Ufficio regionale di urbanistica, o suo
delegato;
c) il dirigente del Servizio regionale sistemazioni idrauliche e
difesa del suolo, o suo delegato;
d) un funzionario dell'Ufficio regionale della protezione
civile, Ufficio valanghe, designato dall'Assessore regionale
all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo
delegato;
e) un esperto designato dall'Associazione valdostana esercenti
impianti a fune e/o un rappresentante dell'Associazione valdostana
enti gestori di piste di sci di fondo o suo delegato, a seconda
degli argomenti trattati (1g);
f) un rappresentante dell'Unione valdostana guide d'alta
montagna (UVGAM), o suo delegato;
g) un rappresentante dell'Associazione valdostana maestri di sci
(AVMS), o suo delegato;
h) un rappresentante del Soccorso alpino valdostano, o suo
delegato;
h bis) un membro designato dall'Associazione Sport Invernali
Valle d'Aosta (ASIVA) (2).
3. Alle funzioni di segreteria della Commissione provvede con
proprio personale il servizio competente dell'Assessorato regionale
del turismo, sport e beni culturali.
4. L'Associazione valdostana esercenti impianti a fune designa
inoltre un supplente destinato a sostituire in caso di assenza o
impedimento, il commissario di cui alla lettera e) del comma
due.
5. I pareri e le decisioni della Commissione sono assunti con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. La Commissione è convocata d'ufficio dal coordinamento ogni
qualvolta sia chiamata ad esprimere parere. La Commissione deve
emettere il proprio parere non oltre novanta giorni dal ricevimento
della documentazione e, nel caso in cui esigenze istruttorie
richiedano l'acquisizione di ulteriori documenti in aggiunta a
quelli previsti dal comma cinque dell'articolo 3, il termine
ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della
ricezione, da parte della Commissione stessa, della documentazione
richiesta.
7. Ai lavori della Commissione possono essere invitati tecnici
ed esperti, il cui parere sia ritenuto utile o necessario
nell'esame di singole questioni. La commissione, ai fini
dell'espletamento delle sue funzioni, può effettuare ispezioni e
sopralluoghi sulle aree interessate dalla richiesta di
classificazione.
8. Ai componenti della Commissione, esterni all'Amministrazione
regionale, è corrisposto per ogni seduta un gettone di presenza, il
cui ammontare è stabilito con deliberazione della Giunta regionale,
in misura comunque non superiore alla tariffa per giornata di
rappresentanza approvata dalla Regione per le guide alpine
(2a).
Art. 7 (Compiti della Commissione tecnico - consultiva per le
piste di sci).
1. La Commissione tecnico - consuntiva per le piste di sci,
sulla base della domanda presentata a norma dell'articolo 3 e
dell'allegata documentazione, esprime pareri tecnici
concernenti:
a) l'idoneità tecnica della pista in rapporto alla
classificazione proposta;
b) la rispondenza della segnaletica prevista alle iscrizioni di
cui all'articolo 4;
c) le prescrizioni, ivi compresa l'effettuazione di lavori, cui
eventualmente subordinare l'esercizio della pista.
°°°°°cbis) l'individuazione delle aree e delle piste di sci a
garanzia della sicurezza degli utenti. (2a1)
Art. 8 (Gestore di pista).
1. Il rilascio del provvedimento di classificazione di cui
all'articolo 3, pone a carico del soggetto richiedente i seguenti
obblighi:
a) garantire l'agibilità e manutenzione della pista, in
relazione alle idonee condizioni metereologiche e di
innevamento;
b) provvedere alla sistemazione della segnaletica di cui
all'articolo 4;
c) assumere la responsabilità organizzativa e gestionale del
servizio di soccorso sulle piste (2b);
d) provvedere alla nomina di un direttore delle piste, il cui
nominativo deve essere comunicato all'Assessore regionale del
turismo, sport e beni culturali ai fini di cui alla lettera c) del
comma due dell'articolo 5;
e) provvedere alla chiusura della pista, su segnalazione del
direttore delle piste ai sensi della lettera c), del comma uno
dell'articolo 9, in caso di pericolo di valanghe e qualora la pista
presenti cattive condizioni di agibilità, ovvero situazioni di
pericolo atipico, e nei casi previsti dal comma due dell'articolo
2.
1 bis. Il gestore può delegare i compiti di cui al comma 1,
lettere a), b), c) ed e) al direttore delle piste (3).
Art. 9 (Direttore delle piste).
1. Al direttore delle piste di cui alla lettera d) del comma uno
dell'articolo 8, sono demandati i seguenti compiti:
a) coordinare le operazioni di battitura e preparazione delle
piste;
b) coordinare il servizio di soccorso sulle piste;
c) segnalare tempestivamente al gestore, per l'adozione dei
necessari provvedimenti e previo parere, qualora possibile, della
commissione di cui all'articolo 10, l'esistenza di situazioni di
potenziale pericolosità della pista, con particolare riferimento al
pericolo di distacco di valanghe.
1 bis. Al direttore delle piste sono demandati i compiti
eventualmente delegati dal gestore ai sensi dell'articolo 8, comma
1 bis (4).
Art. 10 (Commissione locale valanghe) (5)
Art. 11 (Comportamento dello sciatore e accessi di
servizio).
1. Lo sciatore è tenuto al rispetto delle prescrizioni imposte
dalla segnaletica posta lungo le piste di sci e alle stazioni di
partenza ed arrivo degli impianti di risalita, e deve comunque
comportarsi in modo tale da non mettere in pericolo l'incolumità
altrui o provocare danno a persone e cose, uniformandosi al
disposto di cui all'articolo 7 del regolamento regionale 22 aprile
1996, n. 2(Regolamento di esecuzione della legge regionale 17 marzo
1992, n. 9, come modificata dalla legge regionale 26 marzo 1993, n.
15) (6).
2. E' vietato percorrere le piste di sci con mezzi diversi dagli
sci, dal monosci e dalla tavola da neve, fatta eccezione per i
mezzi meccanici adibiti al servizio delle piste e degli
impianti.
2 bis. Il gestore è esonerato da ogni responsabilità nel caso di
eventuali danni occorsi a coloro che transitano sulle piste di sci
dopo l'orario di chiusura e prima dell'orario di apertura. Al di
fuori dell'orario di apertura delle piste, al solo fine di
permettere il rientro da pubblici esercizi, è consentito percorrere
le piste di sci, previa autorizzazione del gestore, tenuto conto
delle condizioni delle piste e degli orari di battitura; in tali
casi, la percorrenza deve essere effettuata in gruppo, con
l'accompagnamento di uno o più maestri di sci, messi a disposizione
dall'esercente il pubblico esercizio. Tenuto conto delle
particolari condizioni in cui avviene la discesa e dell'assenza di
luce diurna, gli sciatori devono assicurare un comportamento
prudente e comunque tale da non mettere in pericolo l'incolumità
propria ed altrui (7).
3. Accessi di servizio devono essere effettuati con idonei
mezzi, previo accordo con il gestore delle piste.
Art. 11 bis (Tariffe di pagamento per l'utilizzo delle piste di
sci di fondo). (8)
1. L'utilizzo delle piste di sci di fondo può essere soggetto a
pagamento; in questo caso le tariffe sono determinate dall'ente
gestore, nei limiti proposti dall'Associazione valdostana enti
gestori di piste di sci di fondo, sentita la struttura regionale
competente in materia di piste di sci.
Art. 12 (Vigilanza e sanzioni). (9)
1. La vigilanza sull'osservanza delle norme di cui alla presente
legge e l'irrogazione delle relative sanzioni è affidata alle forze
di polizia, ai Comuni, che la esercitano tramite gli operatori di
polizia municipale, al Corpo forestale valdostano e alla struttura
regionale competente in materia di piste di sci, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni.
2. Nei casi in cui l'utilizzo delle piste di sci da fondo sia
soggetto a pagamento, allo sciatore sprovvisto del biglietto è
comminata una sanzione amministrativa pari a dieci volte il prezzo
del biglietto medesimo.
°°°°° 2bis.La violazione delle disposizioni di cui all'articolo
4 è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma di denaro da euro 20 a euro 250. (9a)
3. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11 è
soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di
denaro da euro 50 a euro 300. (9b)
4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo
si osservano le norme di cui al Capo I della legge 24 luglio 1989,
n. 689 (Modifiche al sistema penale).
Art. 13 (Disposizioni transitorie). (10)
1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i
soggetti cui è affidata la gestione di piste di sci di discesa e di
fondo devono comunicare al servizio competente dell'Assessorato
regionale del turismo, sport e beni culturali l'elenco delle piste
esercite, nonché i nominativi dei direttori delle piste.
2. I soggetti di cui al comma uno devono inoltre presentare, nel
termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge , la
prescritta domanda di classificazione della pista, ai sensi
dell'articolo 3.
3. La comunicazione di cui al comma uno è condizione per
l'esercizio e l'apertura al pubblico delle piste di sci esistenti
fino all'avvenuto rilascio del provvedimento di
classificazione.
Art. 14 (Disposizioni finanziarie).
1. L'onere derivante dall'applicazione del comma otto
dell'articolo 6, previsto in annue lire 4.000.000, grava
sull'istituendo capitolo 64825 del bilancio di previsione della
Regione per l'anno 1992 e sui corrispondenti capitoli dei
successivi bilanci.
2. Alla copertura dell'onere annuo di cui al comma uno si
provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo
69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) a
valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del
bilancio di previsione per l'anno 1992 e pluriennale 1992/1994
(cod. D. 4.2.1.).
3. A decorrere dal 1993 lo stesso onere potrà essere
rideterminato ai sensi dell'articolo 15 della L.R. 27 dicembre
1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale
della Regione autonoma Valle d'Aosta).
Art. 15 (Variazioni di bilancio).
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per
l'anno 1992 sono apportate le seguenti variazioni in termini di
competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
Cap. 69000 " Fondo globale per il finanziamento di spese
correnti " lire 4.000.000
b) in aumento:
Programma regionale 2.2.2.12.
Codificazione: 2.1.1.4.2.2.10.24.09.
Cap. 64825 (di nuova istituzione) "Spese per il funzionamento
della Commissione tecnico - consultiva per le piste di sci" lire
4.000.000
Art. 16 (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre
dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il
giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino
Ufficiale della Regione.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Allegato A
Requisiti tecnici e classificazione delle piste - Art. 3
1) Requisiti comuni
Le piste di sci devono presentare i seguenti requisiti:
- sono tracciate in zone idrogeologicamente idonee e tali da
consentirne un corretto inserimento ambientale;
- sono dotate a livello comprensoriale di un adeguato complesso
di servizi atti a garantire all'utenza assistenza e sicurezza in
caso di necessità;
- sono inserite in comprensori collegati direttamente, o a mezzo
di impianto di trasporto pubblico, alla rete viaria normalmente
accessibile durante la stagione invernale;
- presentano un tracciato privo di ostacoli tali da costituire,
durante il periodo di normale innevamento e di apertura al
pubblico, una situazione di pericolo;
- sono dotate di adeguati elementi di protezione in
corrispondenza con scoscendimenti pericolosi e passaggi aerei;
- in corrispondenza di eventuali attraversamenti a livello di
strade carrozzabili, hanno caratteristiche tali da costringere lo
sciatore ad arrestarsi in condizioni di sicurezza prima di
impegnare l'attraversamento.
2) Requisiti delle piste di sci da discesa
Le piste di sci da discesa devono presentare i seguenti
requisiti:
- hanno dimensioni correlate alla portata degli impianti
serventi;
- hanno larghezza commisurata alle esigenze di smaltimento degli
sciatori e alle caratteristiche della pista stessa e comunque non
inferiore a metri 15;
- possono avere larghezza inferiore per tratti opportunamente
segnalati;
- se utilizzate come tracciati di trasferimento (skiweg) o di
rientro devono avere una larghezza non inferiore a metri 3,50;
- presentano un franco verticale libero che, in condizioni di
normale innevamento, non può essere inferiore a metri 3,50, salvo
casi particolari (es. sottopassi) e per brevi tratti opportunamente
segnalati;
- la confluenza di due o più piste deve essere opportunamente
segnalata e avvenire in settori che, per ampiezza e visibilità, non
costringano lo sciatore all'arresto repentino o a bruschi
cambiamenti di direzione.
3) Classificazione delle piste di sci da discesa
Le piste di sci da discesa sono classificate secondo la seguente
tipologia:
a) pista facile (segnata in blu)
pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore
al 25%, fatta eccezione per brevi tratti;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)
pista avente pendenza longitudinale e trasversale non superiore
al 40%, fatta eccezione per brevi tratti;
c) pista difficile (segnata in nero)
pista avente pendenza superiore ai valori massimi delle piste
segnate in rosso.
4) Requisiti delle piste di sci da fondo
Le piste di sci da fondo devono presentare i seguenti
requisiti:
- salvo tratti opportunamente segnalati i tracciati pianeggianti
devono garantire la presenza di almeno una traccia per il passo
alternato ed una per il passo pattinato, oltre ad una fascia priva
di ostacoli pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno
metri 1,00 per parte;
- salvo tratti opportunamente segnalati, i tracciati in salita
hanno larghezza tale da consentire l'agevole sorpasso;
- salvo brevi tratti opportunamente segnalati, i tracciati in
discesa devono avere larghezza tale da consentire l'agevole
sorpasso, o il rallentamento, oltre ad una fascia priva di ostacoli
pericolosi, sporgenti o affioranti dal suolo, di almeno metri 1,00
per parte;
- presentano un franco verticale libero che, in condizioni di
normale innevamento, non può essere inferiore a metri 2,50;
- la confluenza di due o più piste deve avvenire in settori che
presentano condizioni di buona visibilità e in tratti che
consentono l'eventuale agevole arresto dello sciatore;
- onde garantire la varietà e l'apprezzabilità del percorso, ai
tratti in salita e in discesa devono di norma alternarsi tratti
pianeggianti.
5) Classificazione delle piste di sci da fondo
Le piste di sci da fondo sono classificate secondo la seguente
tipologia:
a) pista facile (segnata in blu)
- praticabile da sciatori principianti;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica
di persone che praticano sport occasionalmente, o senza impegno
costante;
- avente pendenza longitudinale non superiore al 10%, fatta
eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
- avente lunghezza non superiore a 10 chilometri;
- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 40 metri
per ogni chilometro di pista;
- avente sezione che normalmente non presenta pendenza
trasversale;
- avente tracciato che non presenta in alcun tratto passaggi
impegnativi quali curve molto strette, salite ripide o lunghe
comportanti una certa padronanza delle tecniche di sciata e
superabili da un novizio solo con passo a scaletta, discese ripide
e lunghe, tratti di pista in discesa con scarsa visibilità;
b) pista di media difficoltà (segnata in rosso)
- praticabile da sciatori già avviati alla pratica dello sci di
fondo;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica
di persone che praticano sport con certo impegno;
- avente pendenza longitudinale non superiore al 20%, fatta
eccezione per brevi tratti su terreno aperto;
- avente lunghezza non superiore a 20 chilometri;
- avente dislivello massimo mediamente non superiore a 80 metri
per ogni chilometro di pista;
- avente sezione che può presentare moderata pendenza
trasversale;
- avente tracciato che non presenta un elevato numero di
passaggi impegnativi;
c) pista difficile (segnata in nero)
- praticabile da sciatori esperti;
- avente caratteristiche commisurate alla preparazione atletica
di persone che praticano sport costantemente e che posseggono una
buona padronanza delle tecniche sciistiche;
- avente pendenza longitudinale anche superiore ai limiti
fissati per le piste medie e facili;
- avente lunghezza anche superiore ai limiti fissati per le
piste medie e facili;
- avente dislivello massimo anche superiore ai limiti fissati
per le piste medie e facili;
- avente sezione che può presentare pendenza trasversale;
- avente tracciato che presenta un adeguato numero di passaggi
impegnativi.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
*L'art. 5 della L.R. 19 giugno 2000 , n. 14 ha disposto che, con
effetto dalla data di pubblicazione delle deliberazioni di cui
all'art. 2 della stessa legge, le disposizioni di tale articolo
sono abrogate, limitatamente alle parti in cui regolano i
procedimenti amministrativi.
(1) Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, della L.R. 15
aprile 2013, n. 11.
(1a) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, della L.R. 25 novembre
2014, n. 11.
(1b) Articolo inserito dall'art. 2, comma 1, della L.R. 25
novembre 2014, n. 11.
(1c) Articolo inserito dall'art. 3, comma 1, della L.R. 25
novembre 2014, n. 11.
(1d) Articolo inserito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 25
novembre 2014, n. 11.
(1e) Articolo inserito dall'art. 5, comma 1, della L.R. 25
novembre 2014, n. 11.
(1f) Comma così modificato dall'art. 1, comma 2, della L.R. 15
aprile 2013, n. 11.
(1g) Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre
1999, n. 39.
(2) Lettera inserita dall'art. 1 della L.R. 23 dicembre 1999, n.
39.
(2a) Comma così sostituito dall'art.19 della L.R. 4 agosto 2006,
n. 21.
(2a1) Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1, della L.R. 15
novembre 2004, n. 27.
(2b) Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 15 dicembre
2000, n. 34.
(3) Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 23 dicembre 1999, n.
39.
(4) Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 23 dicembre 1999, n.
39.
(5) Articolo abrogato dall'art. 9, comma 1, lettera a), della
L.R. 4 agosto 2010, n. 29.
(6) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre
1999, n. 39.
(7) Comma inserito dall'art. 5 della L.R. 23 dicembre 1999, n.
39, e così modificato dall'art. 30, comma 1, della L.R. 24 dicembre
2007, n. 34.
(8) Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 23 dicembre 1999,
n. 39.
(9) Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 23 dicembre
1999, n. 39.
(9a) Comma inserito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 15
novembre 2004, n. 27.
(9b) Comma già sostituito dall'art. 11, comma 3, della L.R. 15
novembre 2004, n. 27., e così modificato dall'art. 30, comma 2,
della L.R. 24 dicembre 2007, n. 34.
(10) Per l'interpretazione autentica del presente articolo, vedi
l'art. 1 della L.R. 26 marzo 1993, n. 15.
|