Legge regionale 4 marzo 1988, n. 15
Disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela
ambientale.
(B.U. 30 marzo 1988, n. 5, 2° S.S. al n. 7 del 25 marzo
1988).
Art. 1
1. Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la
sua difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito
dei parchi, delle aree naturali protette e delle oasi di protezione
della fauna, ricadenti nel territorio della Regione Autonoma della
Valle d'Aosta, l'atterraggio e il decollo dei veicoli a motore.
Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo
a quote inferiori a m. 500 dal suolo. Nelle oasi di protezione
della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta regionale,
ai divieti di cui sopra previo assenso della struttura competente
in materia di fauna selvatica (1).
2. Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione
per tutte le zone site ad altitudine superiore a mt. 1.500 slm, con
l'eccezione delle aviosuperfici nell'ambito dei comprensori, di cui
al successivo articolo 2, comma 1 e delle aviosuperfici di base e
di recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per
territorio e da questi segnalate alla Regione.
3. Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose:
anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva
segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali
competenti per territorio.
4. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano
alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi
forestali, alla protezione civile e, in generale, ai voli di
soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della Regione per
motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause
comunque riconosciute di utilità pubblica o sociale, nonché in
occasione di eventi, manifestazioni o ricorrenze (1a).
5. La stessa disciplina non si applica altresì per quanto
concerne lo svolgimento delle attività didattico-sportive e di
allenamento piloti dell'Aeroclub Valle d'Aosta, fermo restando che
il trasporto turisti e sciatori da parte dell'Aeroclub stesso è
soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.
5 bis. Entro il 31 dicembre 2004 devono essere utilizzati dalle
società che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose
elicotteri di "tecnologia silenziosa", a ridotto impatto acustico,
conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo
dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO
(Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) o di norme
equivalenti (2)(*).
5ter. E' consentita, nel rispetto delle norme di sicurezza
stabilite dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), la
costituzione di elisuperfici ad una quota superiore ai 1.500 metri
s.l.m., con particolare riferimento a ghiacciai e terreni innevati,
per operazioni finalizzate al mantenimento e allo sviluppo, anche
turistico, del territorio regionale; dette elisuperfici sono
assimilabili a quelle occasionali di cui all'articolo 7 del decreto
del Ministro dei trasporti e delle infrastrutture 8 agosto 2003
(Norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente
la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio), e non sono
soggette a limitazioni dei movimenti (2a).
Art. 2
1. Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al
primo comma dell'articolo 1, sono autorizzabili attività di volo
con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e
descritti nell'allegato A della presente legge.
2. L'atterraggio in quota è consentito solo con partenza dalle
rispettivi aviosuperfici di base e di recupero autorizzate dai
Comuni competenti per territorio; per quanto concerne i velivoli ad
ala fissa la partenza deve avvenire obbligatoriamente ed
esclusivamente dall'aeroporto " Corrado Gex " di
Saint-Christophe.
3. L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è
regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei
Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al
pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione tipo
redatta dall'Assessorato competente per il Turismo e approvata
dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari
competenti (3).
4. Per ragioni di sicurezza ogni Comune autorizza un solo
soggetto a svolgere attività di eliski, individuandolo con le
procedure previste dalle leggi vigenti per l'affidamento di
forniture di servizi da parte degli enti pubblici.
5. Qualora un Comune disponga di aviosuperficie idonea o di più
aviosuperfici nell'ambito dei comprensori di cui all'allegato A
della presente legge, di modo che le attività di volo ad esse
dirette possano svolgersi senza interferenze di rotta, il Comune
stesso potrà autorizzare l'operatività di più elicotteri anche di
diversi soggetti.
6. Comuni limitrofi che fanno capo ad una medesima area di
atterraggio adottano convenzioni con un unico soggetto o, in
alternativa, adottano, concordemente, opportune misure affinché
detta area non possa essere fruita contemporaneamente da più
soggetti, fatta salva la deroga di cui al punto precedente. Delle
modalità di utilizzo di queste aree dovranno informarsi le stazioni
forestali competenti per territorio.
6 bis. La Giunta regionale, acquisito il parere delle strutture
regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela
dell'ambiente naturale e di turismo, può modificare l'allegato A
(4).
Art. 3 (5)
1. L'attività di trasporto passeggeri avente per oggetto il
trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed
ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi
anche nella successiva discesa di sci.
2. A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:
a) il numero massimo di elicotteri da utilizzare per
l'organizzazione dell'attività, che entro il 31 dicembre 2002
devono essere in possesso di certificato acustico conforme ai
requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in
vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO o di norme equivalenti ed
essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;
b) gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con la
stazione forestale competente per territorio e con l'Unione
Valdostana guide. Detti itinerari devono essere percorsi secondo il
concetto di "crociera silenziosa" quale modalità per il
contenimento del rumore;
c) i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte
nelle operazioni con elicottero in volo ed al suolo, nonché
l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà
alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da
sette sciatori o frazioni;
d) le modalità per assicurare i collegamenti dei gruppi via
radio durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e
tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile
alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;
e) gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei
periodi di maggior frequenza dell'attività di sci alpinismo, in
particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi
alpini.
3. L'attività di trasporto sciatori è consentita nel periodo
ricompreso tra le ore 7.00 e le ore 16.00 (5a).
4. L'identificazione delle discese prive di difficoltà
alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei
gruppi da parte dei maestri di sci, è effettuata ai sensi della
vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri
di sci.
5. L'identificazione delle discese nelle oasi di protezione
della fauna e negli ambiti in cui sono presenti popolazioni
faunistiche in via di affermazione o in equilibrio con l'ambiente,
individuate dalla struttura competente in materia di fauna
selvatica, deve avvenire in accordo con la stazione forestale
competente per territorio.
6. Le aviosuperfici di atterraggio in quota sono agibili
ordinariamente, per le attività di volo di cui all'art. 2, comma
primo, nel periodo compreso tra il 20 dicembre e il 15 maggio. La
Giunta regionale può disporre deroghe all'arco temporale di cui
sopra per brevi periodi acquisito il parere della struttura
competente in materia di protezione civile. L'agibilità delle
aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere
continuativo (5b).
7. La stipula delle convenzioni di cui all'art. 2, comma terzo,
è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di
trasporto di sciatori con elicotteri.
Art. 4
1. Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della
presente legge il Corpo forestale valdostano, gli organi di polizia
locale e i corpi di pubblica sicurezza.
Art. 5
1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge si
applicano le seguenti sanzioni amministrative:
- da lire 6.000.000 a Lire 12.000.000 per la violazione dei
divieti di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, o per
chiunque offra il servizio di trasporto di sciatori con velivoli
senza aver stipulato la convenzione di cui agli artt. 2 e 3 della
presente legge;
- da lire 3.000.000 a lire 6.000.000 per l'inosservanza degli
obblighi assunti con la convenzione sopra citata;
- da lire 500.000 a lire 1.000.000 per la violazione
dell'obbligo di segnalazione di cui al terzo comma dell'articolo
1.
2. In caso di recidiva specifica le sanzioni amministrative sono
raddoppiate; inoltre, dopo due infrazioni dei divieti sopra
riportati, il soggetto esercente l'attività di lavoro aereo
responsabile delle violazioni viene sospeso per due anni
dall'esercizio dell'attività di trasporto disciplinata dalla
presente legge.
3. Per l'applicazione delle sanzioni si osservano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. E' abrogata la legge regionale 21 luglio 1986, n. 33, e
vengono conseguentemente dichiarati decaduti gli atti adottati e le
convenzioni stipulate in forza di essa.
Art. 6 (Disposizioni sulla pubblicazione della legge).
(6)
1. La presente legge deve essere fatta pubblicare, a cura della
Regione, dall'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) anche sulle
Documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia
(Pubblicazione per le Informazioni Aeronautiche), per
l'informazione ai piloti.
Art. 7
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo
comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore
il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel
Bollettino Ufficiale della Regione.
Allegato
(Omissis)
¦
(*) Il termine previsto è prorogato al 31 dicembre 2006
dall'art. 49 della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.
(1) Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 16 novembre
1999, n. 35.
(1a) Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 24 dicembre
2007, n. 34.
(2) Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 16 novembre 1999, n.
35.
(2a) Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 20 gennaio 2005, n.
1
(3) Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 16 novembre
1999, n. 35.
(4) Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 16 novembre 1999, n.
35.
(5) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 16 novembre
1999, n. 35.
(5a) Comma così sostituito dall'art. 32, comma 1, della L.R. 29
marzo 2007, n. 4.
(5b) Comma così modificato dall'art. 32, comma 2, della L.R. 29
marzo 2007, n. 4.
(6) Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 16 novembre
1999, n. 35.
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